Statuto

STATUTO TITOLO I - DENOMINAZIONE – TIPO – SEDE – LUOGO DI ATTIVITA’ - DURATA

Art. 1 – Denominazione e tipo
1. È costituita ai sensi del Capo II, Libro primo del Codice civile e delle altre norme in materia, una Fondazione di partecipazione denominata “FONDAZIONE DELL’ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA”.
2. Essa risponde allo schema della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazione disciplinato dal Codice civile e dalle leggi collegate e chiederà il riconoscimento, secondo le norme vigenti della Regione Toscana, così da assumere personalità giuridica a tutti gli effetti.
Art. 2 – Sede
1. La Fondazione ha sede nei locali dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana in vicolo de’ Malespini 1 a Firenze.
Art. 3 – Luogo di attività
1. La Fondazione opera prioritariamente nell’ambito regionale della Toscana.
2. La Fondazione potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Comitato direttivo, nel rispetto delle funzioni e competenze di altri enti ivi appositamente costituti.
Art. 4 – Durata
1. La Fondazione ha durata illimitata.

TITOLO II - SCOPO

Art. 5 – Scopo
1. La Fondazione non ha scopo di lucro.
2. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura del giornalista, il suo costante aggiornamento scientifico e culturale, la promozione e l’attuazione di ogni iniziativa diretta alla sua formazione professionale e ai percorsi di accesso alla professione.
3. La Fondazione promuove e organizza corsi di formazione professionale continua per giornalisti in accordo con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.
4. Al fine di raggiungere gli scopi di cui ai punti precedenti la Fondazione potrà:
 promuovere e organizzare corsi di formazione professionale continua per giornalisti in accordo con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana;
 istituire corsi di formazione, aggiornamento professionale, preparazione, perfezionamento della professione anche in collaborazione con altri enti e istituzioni con cui potrà stipulare intese o convenzioni;
 promuovere e realizzare iniziative editoriali;
 promuovere la conoscenza di modalità di accesso a fondi pubblici e a misure di agevolazione e incentivo all’imprenditorialità in campo giornalistico anche attraverso l’utilizzo di specifiche figure professionali;
 promuovere e finanziare studi, convegni, seminari e iniziative di studio e di confronto con altre realtà nell’ambito delle discipline connesse alla professione;
 promuovere e finanziare le relazioni con Dipartimenti e Istituti Universitari o altre Fondazioni ed Enti assimilabili;
 organizzare attività legate allo scopo in collaborazione con associazioni di categoria, enti, società per la crescita culturale e professionale dei giornalisti;
 istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca;

 fornire adeguato sostegno organizzativo e promozionale a tutte le iniziative sopra elencate.
 elaborare e trasmettere le conoscenze e promuovere e organizzare la ricerca, la preparazione culturale e professionale
 collaborare con qualsiasi ente pubblico o privato, organismo, associazione o movimento che abbia scopi analoghi, complementari o comunque ritenuti strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione
 istituire corsi e scuole di perfezionamento e specializzazione della professione e di preparazione all’esercizio della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni;
 organizzare e promuovere servizi per professionisti.
5. La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi, che, direttamente od indirettamente, il Comitato direttivo riterrà utile per il raggiungimento dei fini istituzionali.
6. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre:
 stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
 amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, destinandoli a servizio della Fondazione.
 realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento delle proprie attività;
 compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
 favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
 stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
 amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
 partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
 costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo;

 svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

TITOLO III - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE

Art. 6 – Fondo di dotazione
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
 dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dal fondatore come indicato nell’atto costitutivo e dalle somme versate dai partecipanti a titolo di concorso alle spese di gestione, di somme donate o comunque conferite da enti, istituzioni, associazioni o persone fisiche;
 dai beni mobili ed immobili, che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
 dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi attivi di gestione.
Art. 7 – Fondo di gestione
1. Per l’adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 proventi derivanti dalle attività istituzionali previste all’articolo 5;
 proventi reddituali derivanti dalla gestione del Patrimonio di cui all’articolo 6;
 contributi annuali da parte dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana;
 ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incremento del Fondo di dotazione;
 avanzi di gestione di precedenti esercizi;
 eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, erogazioni liberali e contributi pubblici e privati.
2. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 5 dello Statuto.

ITOLO IV - MEMBRI DELLA FONDAZIONE – ESCLUSIONE – RECESSO – ALBO DEI BENEMERITI

Art. 8 – Fondatore
Il Fondatore è l’Ordine dei Giornalisti della Toscana.
Art. 9 – Partecipanti
1. I membri della Fondazione si dividono in:
 Fondatore;
 Partecipanti Ordinari;
 Partecipanti Sostenitori;
 Partecipanti Onorari.
2. Possono divenire:
a) Partecipanti Ordinari tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti della Toscana che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro annuali, con modalità e misure stabilite dal Comitato direttivo.
b) Partecipanti Sostenitori tutti coloro che, anche se non iscritti all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi della Fondazione mediante contributi in denaro annuali, con modalità e misure stabilite dal Comitato direttivo.
c) Partecipanti Onorari tutti coloro che si siano distinti o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante Ordinario e di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato.
4. Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta dei membri l’ammissione dei Partecipanti Ordinari e dei Partecipanti Sostenitori dietro domanda scritta degli aspiranti. L’eventuale diniego andrà motivato.
5. Con la medesima maggioranza il Comitato direttivo decide la nomina dei Partecipanti Onorari su proposta di uno o più consiglieri o su proposta del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana.

Art. 10 – Esclusione dei Partecipanti
1. Il Comitato direttivo decide a maggioranza assoluta l’esclusione dei Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 mancato versamento del contributo promesso;
 condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione;
 comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche in genere, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 apertura di procedure di liquidazione;
 fallimento o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
Art. 11 – Recesso
1. I Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, fermo
restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte fino alla data del recesso.
2. Il recesso non dà diritto al partecipante recedente ad alcuna restituzione di quanto versato, a qualsiasi
titolo, durante la partecipazione nella Fondazione.
Art. 12 – Albo dei Benemeriti
1. Presso la Fondazione può essere istituito l’Albo dei Benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera
del Comitato direttivo, gli Enti pubblici e privati nonché le persone fisiche e giuridiche che abbiano contribuito
in modo particolarmente rilevante al perseguimento dei fini statutari.
2. Anche le cancellazioni avvengono previa delibera del Comitato direttivo.
3. Il Comitato direttivo potrà regolamentare ulteriormente l’Albo dei Benemeriti.

TITOLO V - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 13 – Organi della Fondazione
1. Sono organi della Fondazione:
 il Comitato direttivo
 il presidente;
 il vicepresidente;
 il segretario;
 il tesoriere;
 l’Assemblea generale
 il Collegio dei revisori;
 il Comitato scientifico.
Art. 14 – Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è composto da sette membri. La composizione sarà la seguente:
 il presidente e il segretario del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, o loro delegati,
sono membri di diritto del Comitato direttivo della Fondazione;
 tre giornalisti iscritti al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana vengono nominati a
maggioranza di voti, con tre distinte votazioni, dal Consiglio direttivo dell’Ordine dei giornalisti della
Toscana; due di essi sono iscritti all’elenco dei professionisti e uno all’elenco dei pubblicisti.
 due consiglieri sono nominati dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana fra soggetti, anche
non facenti parte dell’Ordine, dotati di significative qualità intellettuali, morali, professionali.
2. Il Comitato direttivo resta in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio regionale
dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.
3. I componenti del Comitato direttivo, ad eccezione del presidente e del segretario del Consiglio regionale
dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, sono eleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.
4. Decadono dalla carica di consigliere di amministrazione coloro che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre sedute consecutive del Comitato direttivo. La decadenza opera immediatamente con
dichiarazione del Comitato direttivo. Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare uno o più
amministratori, questi dovranno essere sostituiti entro novanta giorni.

Art. 15 – Competenze del Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
2. In particolare il Comitato direttivo provvede, tra l’altro, a:
 fissa le linee generali dell’attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo;
 nominare i Partecipanti Ordinari, Sostenitori e Onorari;
 fissare le linee generali dell’attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo;
 approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e il bilancio preventivo dell’esercizio
corrente entro il 30 giugno, unitamente al programma delle attività;
 approvare le variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio corrente entro il 30 novembre;
 nominare il segretario ed eventualmente il tesoriere scegliendoli tra i componenti del Comitato
direttivo;
 deliberare sulla dotazione di personale;
 deliberare in merito all’incremento del patrimonio con gli avanzi di gestione non utilizzati e non
trasferiti a successivi esercizi;
 deliberare sulle variazioni statutarie nonché sulle eventuali proposte di modificazione e di estinzione
della Fondazione;
 determinare l’ammontare delle eventuali indennità di presenza spettanti al presidente e ai membri
del Comitato direttivo e il compenso al Collegio dei revisori;
 delegare al presidente o a uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti di
delega;
 nominare, se ritenuto opportuno un direttore generale, determinandone poteri e compensi.
3. Il Comitato direttivo ha la facoltà di emanare regolamenti disciplinanti specifiche materie ed attività.

Art. 16 – Funzionamento del Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo deve essere convocato almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed entro il 30
novembre, dal presidente di propria iniziativa, o dal vicepresidente in caso di impedimento del presidente o
su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri almeno quindici giorni prima di quello fissato per la
riunione; in caso di comprovata necessità o urgenza, la comunicazione può essere inviata dal presidente tre
giorni prima della data fissata.
2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può
contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non
meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima. L’avviso di convocazione deve essere inviato con una
modalità tale, anche telematica, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri
del Collegio dei Revisori.
3. Le riunioni sono presiedute dal presidente della Fondazione, o in caso di sua assenza od impedimento dal
vicepresidente o, in subordine, dal più anziano dei consiglieri giornalisti. Delle riunioni del Comitato direttivo
è redatto verbale, da trascrivere su apposito libro, firmato dal presidente e dal segretario. Le sedute del
Comitato direttivo sono validamente costituite con la presenza della metà più uno dei componenti. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.
4. In caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente della riunione.

Art. 17 – Presidente e vicepresidente
1. Il presidente e il vicepresidente della Fondazione vengono eletti, tra i propri membri, dal Comitato direttivo
su proposta del Consiglio regionale dell’Ordine con delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei
membri del Consiglio stesso.
2. Il presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
3. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato direttivo, convoca le riunioni del Comitato scientifico, se nominato, esercita le attribuzioni conferitegli dal Comitato direttivo.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
5. Se il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell’albo dell’Ordine dei giornalisti.
Art. 18 – Segretario
1. Il segretario risponde al presidente ed esercita le attribuzioni che gli sono state delegate dal Comitato direttivo e dal presidente.
3. Il segretario dà seguito alle delibere assunte dal Comitato direttivo, ha il compito della organizzazione degli uffici e di tutte le attività esecutive ed ha la responsabilità della gestione del personale.
4. Il segretario partecipa alle riunioni degli Organi Sociali.
Art. 19 – Tesoriere
1. Il tesoriere può essere nominato dal Comitato direttivo e rimane in carica per tre esercizi e, precisamente, fino ad approvazione del bilancio del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile.
2. Il tesoriere, se nominato, gestisce la liquidità, controlla gli impegnativi di spesa e coordina l’attività contabile della Fondazione, ha la responsabilità della custodia dei fondi e dei beni che, a qualsiasi titolo, sono pervenuti alla Fondazione, e ne tiene la contabilità, secondo le direttive del Comitato direttivo,
3. Il tesoriere inoltre, se nominato, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello previsionale.

Art. 20 – Assemblea Generale
1. L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti dei Fondatori, e dei Partecipanti.
2. Il numero dei Partecipanti è determinato dal Comitato direttivo sulla base degli apporti patrimoniali e dei contributi dati alla Fondazione. I componenti di ogni singola categoria (Fondatori e Partecipanti) decideranno i soggetti rappresentanti della propria categoria sulla base del numero stabilito dal Comitato direttivo.
3. L’Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l’anno ed è presieduta dal presidente del Comitato direttivo.
4. All’Assemblea Generale compete:
 valuta e propone le linee generali dell’attività della Fondazione nell’ambito delle finalità di cui al precedente articolo 5;
 formulare proposte per le attività da svolgere;
 esprime il proprio parere sul programma annuale e pluriennale dell’attività della Fondazione;
 formulare pareri sui progetti di gestione e sui bilanci della Fondazione;
5. L’Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Fermo restando che ciascun fondatore o partecipante non ha alcun diritto al patrimonio della Fondazione, le decisioni dell’Assemblea Generale si formano sul presupposto del diverso proporzionale apporto di ciascun fondatore o partecipante al medesimo, con diverso direttamente proporzionale peso del voto di ciascuno di essi.

Art. 21 – Collegio dei Revisori
1. Il controllo contabile sulla gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto da tre componenti effettivi e da due componenti supplenti nominati dal Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.
2. Essi durano in carica tre anni e sono prorogati nell’ufficio fino alla nomina dell’intero nuovo Collegio nei suoi membri effettivi.
3. Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare la gestione finanziaria, la corretta tenuta della contabilità ed il rispetto delle leggi in vigore. Ha inoltre il compito di vigilare sull’integrità del patrimonio della Fondazione e sulla legalità delle delibere del Consiglio, vigila sul rispetto degli adempimenti di legge e delle norme del presente Statuto e redige una relazione al bilancio consuntivo e a quello preventivo.
Art. 22 – Comitato scientifico
1. Il Comitato direttivo nomina all’inizio di ogni triennio i membri del Comitato scientifico, determinandone il numero dei componenti, tra le personalità che maggiormente si sono impegnate nello studio delle problematiche connesse alla professione e, più in generale, al mondo dell’informazione. Il Comitato direttivo indica il presidente del Comitato scientifico a cui spetta il compito di coordinare i lavori dell’organismo e di esporre la propria relazione, almeno una volta l’anno, al Comitato direttivo.
2. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive in materia culturale e tecnico scientifica ed esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative attuate dalla Fondazione.
3.Il Comitato provvederà ad istituire un regolamento interno che dovrà essere approvato dal Comitato nella riunione successiva alla presentazione del regolamento stesso.

TITOLO VI - ESERCIZIO FINANZIARIO e BILANCIO

Art. 25 – Esercizio Finanziario
1. L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24 – Bilancio
1. Il Comitato direttivo, unitamente al tesoriere, se nominato, cura la tenuta delle scritture contabili della Fondazione e redige il conto preventivo e consuntivo di ogni anno solare con le relative relazioni illustrative, provvedendo alla loro trasmissione al Collegio dei Revisori per l’espressione del relativo parere. Il Bilancio consuntivo contiene le entrate e le uscite relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio annuale successivo.
2. Il conto preventivo e consuntivo saranno trasmessi all’Ordine dei Giornalisti della Toscana affinché vengano allegati al bilancio da presentare agli iscritti all’Ordine.

TITOLO VII SCIOGLIMENTO LIQUIDAZIONE

Art. 25 – Scioglimento della Fondazione
1. In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati e i suoi averi saranno destinati a organismi che perseguono le medesime finalità previste dal presente Statuto, secondo le determinazioni del Comitato direttivo. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Comitato direttivo nomina tre liquidatori.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

At. 26 – Disposizione finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le norme di legge vigenti in materia di fondazioni.